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LA PORTABILITA' DEL MUTUO
Il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell'art.1202 del codice civile, così la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario. A seguito dell’atto di surrogazione ciò risulterà da un’annotazione a margine dell'ipoteca, senza che sia più necessaria la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione della nuova.
Il debitore può “trasferire”(portabilità) il mutuo,sia che sia stato contratto con banca,con un istituto finanziario o con ente previdenziale.
La portabilità (trasferimento) si attua quindi mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.).
Ogni patto,con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione, è NULLO; anche se non consegue la nullità del contratto. L'atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalità, ma bisogna allegare copia autentica dell'atto di surrogazione.
Per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato (cioè la nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato.;il tutto risulterà da annotazione a margine dell’ipoteca.
Fiscalmente, la surrogazione non comporta per il debitore-mutuatario la perdita dei benefici fiscali, qualunque essi siano. Soprattutto nel caso di prima casa,sono ben evidenti i vantaggi. All'operazione di surrogazione non si applica l'imposta sostitutiva (già pagata).La portabilità del mutuo è quindi esente da imposte.
